Installazione dei carboni attivi su Roma
Hai pensato di aprire un ristorante o un panificio? Devi fare dei processi di cottura? Allora sicuramente ti avranno detto che bisogna collegare i vari forni e cappe con una canna fumaria per permettere l’emissione dei fumi. Ma non sempre è possibile installare un canna fumaria… e allora blocchiamo tutto?
In questo caso è possibile procedere all'uso dei carboni attivi in ambito industriale e ambientale.
E’ una pratica consolidata per il trattamento e la purificazione di aria, acqua e altri fluidi, ma la sua applicazione a Roma, come nel resto d'Italia, è soggetta a specifiche normative che regolano la sicurezza, l'efficienza e l'impatto ambientale di tali installazioni. In questo articolo, esploreremo il processo di installazione dei carboni attivi, le varie normative e come queste vengono applicate nella capitale.
Cosa Sono i Carboni Attivi
I carboni attivi sono materiali porosi che possiedono una superficie molto estesa, capace di assorbire e trattenere diverse sostanze chimiche, contaminanti organici e gas. Vengono comunemente impiegati per purificare l'aria, trattare l'acqua potabile, eliminare odori sgradevoli e per applicazioni industriali come la depurazione delle acque reflue o la rimozione di inquinanti gassosi in processi produttivi.
Requisiti installazione sistema a carboni attivi
L'installazione dei carboni attivi può avvenire in vari modi, a seconda dell'uso finale. I sistemi più comuni includono:
Filtri a Carboni Attivi per il Trattamento dell'Aria: Utilizzati per purificare l'aria in ambienti industriali o in edifici residenziali, sono impiegati per rimuovere odori e gas inquinanti.
Filtri per Acqua Potabile: Utilizzati per depurare l'acqua, rimuovendo cloro, pesticidi, solventi e metalli pesanti.
Sistemi di Trattamento per Acque Reflue: Impiegati in impianti di depurazione per eliminare sostanze organiche e altre impurità dalle acque reflue industriali.
Fasi dell'Installazione
L'installazione di un sistema a carboni attivi richiede una serie di passaggi, che variano a seconda della tipologia di impianto e dell'uso finale. In generale, le fasi principali sono:
Progettazione del Sistema: È fondamentale realizzare una progettazione dettagliata che tenga conto della quantità di contaminante da rimuovere, delle caratteristiche dell'ambiente in cui sarà installato il sistema e delle normative locali da rispettare.
Altri requisiti installazione sistema a carboni attivi
Scelta del Carbone Attivo: Il tipo di carbone attivo viene selezionato in base alla natura dei contaminanti. I principali tipi di carbone attivo sono: carbone a base di lignite, carbone a base di bitume, e carbone attivo a base di cocco.
Installazione dei Filtri o dei Sistemi di Adsorbimento: I filtri a carboni attivi sono generalmente costituiti da contenitori di materiali resistenti, che ospitano il carbone attivo. Questi filtri sono posizionati in modo strategico per garantire un'efficace rimozione dei contaminanti.
Verifica delle Prestazioni: Una volta installato il sistema, è necessario monitorare la sua efficacia, controllando i parametri di qualità dell'aria o dell'acqua trattata e verificando la necessità di sostituire il carbone attivo.
Manutenzione e Sostituzione: I carboni attivi hanno una capacità limitata di adsorbire contaminanti, per cui devono essere sostituiti periodicamente in base al tipo di contaminante trattato e alla portata del sistema.
Descrizione Art. 64bis Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
Il Comune di Roma, attraverso il Regolamento Edilizio e le ordinanze in materia di salute pubblica, stabilisce anche requisiti specifici per l'installazione e la gestione dei sistemi di filtraggio, compreso l'uso di filtri a carboni attivi in ambito urbano e industriale.
Per questo riprendiamo l’articolo 64/bis della delibera di Roma n.12 del 2019, dice che:
comma 1. Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in appositi condotti di espulsione (camini, canne fumarie ed assimilabili) esterni alle mura dell'edificio o in apposito cavedio, costruite secondo le norme di buona tecnica. Le bocche terminali dei condotti di espulsione devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti (e comunque alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente), e ai parapetti posti a distanza inferiore a 10 metri. Le bocche dei condotti situate a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro, per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Non è consentita la collocazione degli esiti dei condotti di espulsione in corrispondenza di terrazzi costituenti pertinenza di unità immobiliari.
Descrizione Art. 64bis Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
Comma 2. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1, qualora sia stabilita, dagli enti competenti, l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico, e subordinatamente alle seguenti condizioni: a) attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi del TU Ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; b) cottura degli alimenti con sole apparecchiature elettriche; c) esclusione delle attività di friggitoria, in quanto attività ricadenti tra quelle classificate come industrie insalubri di seconda classe.
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Descrizione Art. 64bis Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
Comma 2.1. Laddove siano state verificate tutte le condizioni al precedente comma, in alternativa alla canna fumaria, potrà essere installato un'impianto d'aspirazione, filtrazione ed abbattimento delle emissioni. Tale sistema dovrà essere progettato in funzione delle emissioni da trattare e delle modalità di esercizio, la cui idoneità è accertata dalla progettazione dell'impianto complessivo.
L'aria trattata, dovrà essere re-immessa nel locale senza alcuna espulsione nell'atmosfera esterna e senza pregiudizio per il microclima, acustica, salubrità dell'aria e degli ambienti in cui sono installate le apparecchiature. Il progetto dovrà essere redatto e firmato da tecnico abilitato il quale dovrà anche dichiarare la conformità dell'impianto sia al progetto che alle condizioni prestazionali indicate al comma 2; inoltre dovrà essere identificato il soggetto che svolge la manutenzione dell'apparato, preferibilmente lo stesso installatore. L'impianto dovrà essere progettato ai sensi delle norme di settore e nel rispetto dei requisiti minimi: conformità di ciascun componente tecnologico agli standard normativi; il fluido derivante dall'eventuale presenza nell'impianto, dovrà essere scaricato direttamente in fognatura previa realizzazione di un pozzetto d'ispezione dedicato esclusivamente allo scarico; le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto dovranno essere tali da evitare ogni pregiudizio per il microclima e la salubrità dell'aria dei locali in cui sono installate le apparecchiature stesse, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei lavoratori e la sicurezza alimentare; un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto redatto dal progettista dell'impianto in relazione, che il gestore dovrà sempre dimostrare di aver eseguito.
Descrizione Art. 64bis Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
Comma 2.2. Nel caso in cui il funzionamento dell'intero impianto e/o gli accorgimenti tecnici previsti dal piano di manutenzione non siano sufficienti a garantire le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, di igiene degli alimenti e/o l'assenza di eventuali molestie olfattive al vicinato, dovranno essere previste misure tecnico-funzionali aggiuntive. In tal caso è fatto obbligo al gestore/proprietario/responsabile predisporre un piano di risanamento, elaborato e debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato, atto a rimuovere le criticità riscontrate.
Comma 3. La verifica del mantenimento delle condizioni di conformità sotto l'aspetto microclimatico e della salubrità dell'aria presente nei locali in cui sono svolte le attività disciplinate dal presente articolo è effettuata dagli Organi di controllo e vigilanza individuati dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Restano a carico degli organi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione- Polizia Locale di Roma Capitale - quelli, esclusivamente di tipo documentale relativi alla completezza della documentazione, ivi compreso il contratto di manutenzione con ditta specializzata nel settore, preferibilmente lo stesso installatore, ed alla regolare tenuta del registro delle manutenzioni effettuate secondo il piano di manutenzione allegato al progetto e parte integrante dello stesso.
Descrizione Art. 64bis Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
Comma 4. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di legge a carico del responsabile dell'attività e dell'impianto (acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o atti di assenso). Il titolare 8 dell'esercizio è tenuto a mantenere nel luogo dove viene svolta l'attività copia del piano di manutenzione ed esibirlo a richiesta degli organi preposti al controllo.
Comma 5. In occasione della prima manutenzione straordinaria dell'impianto e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente articolo, le attività che già usufruiscono di sistemi alternativi ai condotti di espulsione, devono conformarsi alla presente disciplina. Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
Comma 6. In violazione del presente articolo, verrà applicata la sanzione prevista per l'art. 64 del Regolamento d'Igiene - approvato con deliberazione n. 7395/1932 - stabilita nella tabella C, allegata alla deliberazione del C.C. n. 210/2003. Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
Comma 7. Qualora nel corso delle attività di verifica vengano accertate le violazioni alle disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore, il Municipio territorialmente competente dovrà invitare il Responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni del verbale e, in caso di inadempimento, potrà valutare l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività o la revoca dell'autorizzazione".
Consiglio Finale
L'installazione di carboni attivi a Roma, così come in altre città italiane, richiede attenzione alle normative ambientali e di sicurezza, per garantire che i benefici del trattamento dei contaminanti non si traducano in nuovi rischi per la salute pubblica o per l'ambiente. La gestione di queste installazioni deve essere affidata a professionisti esperti, in grado di progettare, installare e mantenere i sistemi in conformità con le normative vigenti.
L'uso dei carboni attivi, quando applicato correttamente, può rappresentare una soluzione efficiente ed eco-sostenibile per il trattamento di contaminanti atmosferici e acquatici a Roma, contribuendo a migliorare la qualità dell'ambiente urbano e a proteggere la salute dei cittadini.
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